REGOLAMENTO INTERNO DELLA SEZIONE 9101 DI TRAPANI
DISPOSIZIONI GENERALI
Art.1 - COSTITUZIONE E SCOPI
La Sezione ARI di Trapani, costituita il 7 marzo 1993, in base agli
artt. 50 e 52 dello Statuto Sociale approvato con DPR 24 novembre
1977, nr. 1105 e conformemente a quanto previsto dal Regolamento
d'attuazione delle Statuto e dal Regolamento del Comitato Regionale
ha lo scopo di cooperare con la Sede Centrale ed il Comitato
Regionale per il maggior sviluppo dell’Associazione e per il miglior
conseguimento degli scopi di cui all’Art. 3 dello Statuto Sociale,
del Regolamento di attuazione dello Statuto e del Regolamento
Regionale.
Art.2 - COMPETENZE
Ai fini dei contatti con le Autorità e per le attività varie, la
Sezione ARI costituita nel capoluogo ha competenza territoriale
provinciale, esclusi i comuni dove sono già costituite altre Sezioni
e salvo diversi accordi.
Art.3 - PATRIMONI
Il patrimonio della Sezione e costituito:
-
dalla biblioteca;
-
da donazioni, lasciti e versamenti
straordinari eventualmente effettuati da Soci o da terzi (siano
questi ultimi persone fisiche o giuridiche);
-
da materiale, apparecchiature radioelettriche e strumentazioni
varie;
-
da beni mobili, arredi e cancelleria;
-
da beni immobili;
-
da tutto ciò che, non previsto espressamente
alle lettere c), d), e), risulta dal Libro Inventario.
Le eventuali eccedenze attive della gestione
annuale possono essere destinate all’Assemblea Ordinaria alla
costituzione o all’accrescimento di un fondo di riserva.
SOCI
Art. 4 - AMMISSIONE E QUOTE
Per ottenere l’ammissione a Socio devono essere esperite le
formalità di cui all’Art. 9 dello Statuto ARI. La domanda deve
essere accompagnata dal versamento alla Segreteria Generale della
quota sociale, annualmente fissata e resa nota entro e non oltre il
31 ottobre d'ogni anno dal Consiglio Direttivo Nazionale. Il
versamento della quota sociale annua deve essere effettuato entro e
non oltre il 31 dicembre dell’anno precedente. A partire da tale
data e fino alla data dell’avvenuto pagamento, al Socio non in
regola, verranno sospesi tutti i diritti e servizi sociali, così
come previsto dal Regolamento di Attuazione dello Statuto. I Soci
Juniores sono tenuti al pagamento di metà della quota associativa
stabilita per i Soci Effettivi; i Soci Onorari sono esentati dal
pagamento della quota associativa.
Art. 5 - DIRITTI DEI SOCI
I Soci della Sezione A.R.I., in regola con il pagamento della quota
associativa, hanno diritto:
-
a prendere parte alle votazioni, sia nelle
Assemblee di Sezione che nei Referendum (solo Soci Effettivi)
-
a ricevere le eventuali pubblicazioni di
Sezione;
-
a servirsi della biblioteca di Sezione
secondo le norme stabilite dal Consiglio Direttivo di Sezione;
-
ad usufruire del servizio QSL nei modi
stabiliti dal Consiglio Direttivo dell’ARI;
-
ad utilizzare il materiale, le
apparecchiature radioelettriche e le strumentazioni varie di
proprietà della Sezione secondo le disposizioni e con le
modalità stabilite dal Consiglio Direttivo di Sezione;
-
di proporre reclamo, attraverso il Consiglio
Direttivo di Sezione, contro l’ammissione di un nuovo Socio o
contro la permanenza nell’Associazione di una persona che
ritenga priva dei requisiti necessari o compia atti
incompatibili con i fini perseguiti dall’ARI.
Art. 6 - RECESSO ED ESCLUSIONE
Il recesso e l’esclusione del Socio avvengono ai sensi dell’ART. 12
lettera a) e b) dello Statuto ARI e comportano automaticamente il
recesso e l’esclusione anche dalla Sezione ARI di Trapani.
ORDINAMENTO
TITOLO I° - ORGANI DELLA SEZIONE
Art. 7 - ORGANI
Sono organi della Sezione:
-
l’Assemblea Generale dei Soci della Sezione;
-
il Consiglio Direttivo;
-
il Collegio Sindacale.
CAPO 1° - ASSEMBLEA DEI SOCI
Art. 8 - COMPOSIZIONE
Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie.
Esse sono composte da tutti i Soci ARI iscritti alla Sezione in
regola con il pagamento della quota associativa e che abbiano il
godimento di tutti i diritti di cui al precedente Art. 5.
Art. 9 - Assemblea dei Soci
L’Assemblea ordinaria è convocata una volta l'anno e normalmente
entro il 30 aprile.
Art. 10 - ASSEMBLEA STRAORDINARIA
L’Assemblea Straordinaria è convocata tutte le volte che il
Consiglio Direttivo od il Collegio Sindacale lo ritengano opportuno
o quando ne sia fatta motivata richiesta scritta da almeno un terzo
dei Soci Effettivi iscritti alla Sezione ed in regola con il
pagamento delle quote associative ed in pieno godimento di tutti i
diritti di cui all’Art. 5. In tal caso il Consiglio Direttivo deve
provvedere alla spedizione delle convocazioni entro, e non oltre, un
mese dalla richiesta.
Art. 11 - FORMALITÀ PER LA CONVOCAZIONE
Il Consiglio Direttivo stabilisce, di volta in volta, il giorno,
l’ora e il luogo dell’Assemblea Ordinaria o Straordinaria, nonché il
relativo Ordine del giorno. Provvede, altresì, a rendere note tali
indicazioni ai Soci mediante lettera di convocazione da inviarsi per
posta, a mezzo di lettera semplice, almeno 20 giorni prima della
data dell’Assemblea stessa e copia di tale convocazione dovrà essere
affissa nell’albo dei locali della Sezione, se esistente.
Il Socio godente dei diritti, di cui al precedente art. 5, potrà
chiedere al Consiglio Direttivo l’inserimento all’Ordine del Giorno
di determinati argomenti. Tale richiesta dovrà essere controfirmata
da almeno 5 Soci, godenti anch’essi dei diritti di cui al precedente
art. 5, e dovrà essere posta all’Ordine del Giorno alla prima
Assemblea utile della Sezione.
Art. 12 - COMPETENZA DELL’ASSEMBLEA ORDINARIA
All’Assemblea Ordinaria dei Soci devono essere sottoposti:
-
la relazione del Consiglio Direttivo sull’andamento economico e
sul funzionamento della Sezione:
-
il rendiconto consuntivo dell’esercizio finanziario decorso ed il
bilancio preventivo dell’esercizio finanziario dell’anno in
corrente. Agli effetti contabili l’esercizio finanziario inizierà il
1° gennaio e terminerà il 31 dicembre. Dal rendiconto e dal
preventivo di spesa deve risultare con chiarezza e precisione la
situazione patrimoniale della Sezione;
-
la relazione del Collegio Sindacale sull’andamento della gestione
contabile;
-
gli argomenti eventualmente proposti sia dal Consiglio Direttivo,
dal Collegio Sindacale che dai singoli Soci in armonia con il
precedente art. 11.
CAPO II° - CONSIGLIO DIRETTIVO
Art. 13 - COMPOSIZIONE
Il Consiglio Direttivo è composto da sette Consiglieri eletti per
referendum segreto, personale, e diretto fra i Soci Effettivi in
regola con il pagamento della quota sociale ed aventi il godimento
di tutti i diritti sociali. Il Consiglio Direttivo a sua volta
elegge, con votazione segreta, fra i suoi componenti:
-
il Presidente;
-
un Vice Presidente;
-
un Segretario;
-
un Cassiere.
I Componenti del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni e
possono essere rieletti. Nel caso che la Sezione sia composta con meno di 25 Soci, il
Consiglio Direttivo dovrà essere composto da 5 Consiglieri che
eleggeranno con votazione segreta fra i suoi componenti:
-
il Presidente
-
un Vice Presidente
-
un Segretario-Cassiere.
Il Collegio Sindacale sarà sostituito da un Sindaco Revisore dei
Conti.
Art. 14 - ELEZIONI
Per l’elezione del Consiglio Direttivo e del Collegio Sindacale o
del Sindaco – Revisore dei Conti, i Sindaci o il Sindaco – Revisore
dei Conti ( per le Sezioni con meno di 25 Soci), provvederanno ad
inviare a ciascun Socio:
-
l’elenco dei Soci che godono dei diritti sociali;
-
la scheda di votazione;
-
l’elenco dei candidati ove ve ne siano;
-
una busta preindirizzata e preaffrancata per la restituzione
della scheda.
Le candidature dovranno essere presentate dagli interessati al
Collegio Sindacale o al Sindaco – Revisore dei Conti ove esista per
iscritto, entro il termine stabilito dal Collegio Sindacale o dal
Sindaco – Revisore dei Conti. L’Assemblea, comunque, può prevedere
modalità diverse per le elezioni.
Art. 15 - CONVOCAZIONE
Il Consiglio Direttivo deve riunirsi almeno ogni 60 giorni.
La data e l’ora della convocazione, nonché l’Ordine del Giorno della
riunione, devono essere rese note almeno sette giorni prima,
mediante avviso scritto o mediante avvisi affisso nella bacheca dei
locali della Sezione, se esistenti. Lo stesso avviso deve essere
inviato al Collegio Sindacale o al Sindaco – Revisore dei Conti che
hanno facoltà di partecipare alle riunioni senza diritto di voto.
In casi d'urgenza, il Presidente del Consiglio Direttivo può
convocare telefonicamente i Consiglieri ed i Sindaci, con un
preavviso di almeno 24 ore. Tutti i Soci possono assistere alle
riunioni del Consiglio Direttivo, come uditori, senza aver diritto
di parola o di voto.
Art. 16 - POTERI
Al Consiglio Direttivo spettano tutti i poteri che per Legge o per
Statuto ARI non sia di esclusiva competenza dell’Assemblea Generale
dei Soci. In particolare il Consiglio Direttivo da parere
sull’ammissione degli aspiranti Soci ARI, la cui domanda di
ammissione dovrà essere affissa nella bacheca dei locali della
Sezione (se esiste) per 15 giorni per permettere ai Soci di
esprimere eventuali osservazioni.
Le decisioni e le Delibere del Consiglio Direttivo della Sezione che
comportino oneri finanziari superiori alle disponibilità di cassa e
di bilancio in genere, debbono essere preventivamente approvate
dall’Assemblea Generale dei Soci che se ne assume in toto la
responsabilità.
Art. 17 - VALIDITÀ DELLE ADUNANZE
Per la validità delle adunanze del Consiglio Direttivo è richiesta
la presenza di almeno tre membri;
nessuna adunanza sarà tuttavia valida se non sarà presieduta dal
Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente, con l’assistenza
del Segretario. Le delibere saranno valide se prese a maggioranza di
voti (50%+1); in caso di parità prevarrà il voto del Presidente o di
chine fa le veci.
Art.18 – ASSENZA E VACANZA DEI CONSIGLIERI
In caso di assenza ingiustificata di un Consigliere per tre volte in
un anno, il Consiglio Direttivo deve procedere alla sua
sostituzione mediante surroga con il primo dei non eletti, o cooptazione.
Ciò fino ad un massimo di due Consiglieri, dopo di che si procederà
ad indire nuove elezioni per il rinnovo di tutto il Consiglio
Direttivo.
CAPO III – LIBRI SOCIALI OBBLIGATORI E FACOLTATIVI
Art.19 – LIBRI DELLE ADUNANZE E DELLE
DELIBARAZIONI
Di ogni riunione del Consiglio Direttivo deve essere redatto
sintetico verbale nel Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni.
Ogni deliberazione del Consiglio Direttivo, con l’indicazione della
data in cui è stata presa e dei voti favorevoli riportati, è
altresì iscritta nel suddette Libro a fogli progressivamente
numerati, vistati e siglati dal Collegio Sindacale all’inizio ed
alla fine di ogni anno.
Ogni verbale dovrà essere firmato dal Presidente e dal Segretario.
Identiche formalità si devono esperire nel Libro delle Adunanze e
delle Delibere dell’Assemblea. Copia delle Delibere del Consiglio e
dell’Assemblea deve essere affissa all’albo della Sezione e, ove
manche la Sede, portato a conoscenza dei Soci tramite circolare
Art. 20 LIBRO GIORNALE E LIBRO INVENTARIO
LA Sezione deve tenere, oltre ai libri di cui sopra al precedente
art.19:
-
Libro Giornale, con la registrazione cronologica delle operazioni
di entrata e di uscita di denaro con indicazione singola di ogni
operazione contabile. A giustificazione delle spese devono essere
conservati gli originali dei documenti relativi (lettere,
telegrammi, fatture, ricevute, note, ecc.), con l’autorizzazione al
pagamento firmato dal Presidente.
-
Libro Inventario, nel quale devono essere riportati tutti i beni
mobili ed immobili di proprietà della Sezione. Come il Libro
sociale, di cui al precedente art.19, il Libro Giornale ed il Libro
Inventario devono 3essere progressivamente numerati, vistati e
siglati dal Collegio Sindacale alla fine ed all’inizio di ogni anno.
Art. 21 LIBRI FACOLTATIVI
La Sezione può tenere altri Libri Sociali, quando lo ritiene
opportuno, per lo svolgimento della sua attività, con le modalità
comuni ai libri sociali obbligatori, già visto agli art. 19 e 20.
CAPO IV – COLLEGIO SINDACALE
Art. 22 ELEZIONI
IL Collegio Sindacale è composto da tre Sindaci effettivi, eletti
per Referendum tra i Soci effettivi in regola con il pagamento
delle quote sociali ed aventi il pieno godimento dei diritti
sociali.
I Sindaci durano in carica tre anni e possono essere rieletti. Le
elezioni del Collegio Sindacale o del Revisore dei Conti (ove
previsto) avvengono contemporaneamente a quelle del Consiglio
Direttivo e quello più anziano per età ne assume la Presidenza. E’
compito degli stessi curare le elezioni due mesi prima della
scadenza del mandato.
Art. 23 POTERI
Il Collegio Sindacale o Sindaco Revisore dei Conti esercita il
controllo generale sull’andamento della Sezione e sulla gestione
sociale, nonché sulle votazioni per Referendum.
In particolare controllano l’organizzazione del Referendum e lo
scrutinio dei voti per i quali può farsi assistere da uno o più
Soci.
Art. 24 VACANZA DEI SINDACI
In caso di vacanza di un Sindaco, i Sindaci, rimasti in carica,
provvederanno alla sostituzione nominando il candidato
immediatamente successivo nelle graduatorie formatesi al momento
dell’elezione dei membri del Consiglio Sindacale. Nel caso che due o
più Soci abbiano lo stesso posto nella suddetta graduatoria, sarà
nominato il Socio Effettivo più anziano per età. In assenza di
Candidati, aventi diritto alla sostituzione, i Sindaci indiranno
un’Assemblea Straordinaria nella quale si procederà all’elezione del
Sindaco mancante. Il Sindaco così nominato od eletto rimane in
carica fino allo scadere del periodo previsto per il Collegio
stesso. In caso di vacanza di due Sindaci il Consiglio Direttivo
dovrà indire nuove elezioni. I nuovi eletti resteranno anch’essi in
carica fino allo scadere del periodo previsto. Per quanto riguarda
la Vacanza del Sindaco Revisore dei Conti, il Consiglio Direttivo
procederà con le stesse modalità dei capoversi precedenti.
Art. 25 GRATUITA’ DELLE CARICHE SOCIALI
Tutte le cariche sociali sono gratuite. Esse danno diritto al solo
rimborso spese incontrate per l’esecuzione di eventuali e
particolari incarichi debitamente autorizzate dal Consiglio
Direttivo.
L’importo massimo rimborsabile deve essere stabilito all’atto del
conferimento dell’incarico stesso.
CAPO V – VOTAZIONI DELIBERE DELEGHE
Art. 26 VOTAZIONI E DELIBERE
Le votazioni avvengono in Assemblea o per Referendum.
I Soci possono farsi rappresentare nelle Assemblee di Sezione; la
rappresentanza deve però essere conferita con specifica delega
scritta ad altro Socio avente diritto alla partecipazione stessa.
Ogni Socio può rappresentare non più di un Socio.
Art. 27 VOTAZIONI PER REFERENDUM E IN
ASSEMBLEA
Le votazioni per Referendum sono indette dal Consiglio Direttivo o
su voto dell’Assemblea dei Soci; in quest’ultimo caso il Consiglio
Direttivo ha l’obbligo di indire il Referendum entro 30 giorni dal
voto Assembleare. Il Consiglio Direttivo, all’uopo, trasmette a
tutti i Soci, aventi il pieno godimento dei diritti sociali, ed in
regola con il pagamento della quota sociale, apposita scheda sotto
il controllo dei Sindaci o Revisore dei Conti ove previsto.
-
le votazioni per Referendum, dirette, segreto, personale, sono
indette fra tutti i Soci Effettivi in re gola con il pagamento della
quota sociale al momento dell’espressione del voto e, subito prima
dell’inizio delle operazioni di spoglio, ed aventi il pieno
godimento dei diritti di cui all’Art. 5 per:
-
la nomina dei componenti il Consiglio Direttivo e del Collegio
Sindacale o del Sindaco Revisore dei Conti ove previsto;
-
lo scioglimento della Sezione;
-
per la revisione e modifica del presente Regolamento;
-
per l’adozione di qualsiasi provvedimento di vitale importanza
per la Sezione.
-
tutte le altre Delibere, non contemplate nei precedenti
paragrafi, possono essere prese dall’Assemblea dei Soci.
Art. 28 CHIUSURA DELLE VOTAZIONI
Qualora le votazioni per Referendum avvengano a mezzo posta, le
stesse non possono chiudersi prima che siano trascorsi 25 giorni
dalla data del timbro postale di spedizione dell’ultima scheda.
Entro il termine fissato per le votazioni i Soci possono inviare a
mezzo di posta alla Sezione, la scheda con il loro voto, oppure
possono provvedere direttamente alla consegna manuale della stessa
nei giorni appositamente indicati dalla Sezione.
Art. 29 SORVEGLIANZA E SCRUTINIO
Per garantire la regolarità del Referendum, i Sindaci o il Sindaco
Revisore dei Conti, ove previsto, stabiliscono le modalità di
compilazione della scheda, ne predispongono l’invio ai Soci,
controllano le operazioni di scrutinio assistiti da uno o più Soci
effettivi. Di ogni Referendum deve essere redatto verbale firmato
dai Sindaci.
Art. 30 PERCENTUALE VOTANTI E VOTAZIONI
In prima convocazione l’Assemblea dei Soci, Ordinaria o
Straordinaria può deliberare quando sia presente il cinquanta per
cento più uno (50%+1) dei Soci Effettivi della Sezione intervenuti
all’Assemblea di persona. La stessa percentuale (50%+1) è richiesta
per la validità delle deliberazioni.
Qualora tale percentuale non sia raggiunta, si procede alla seconda
convocazione che sarà fissata per il giorno successivo. In questo
caso, per la validità delle deliberazioni, è richiesta la
maggioranza dei presenti e votanti.
Art. 31 ORGANI DELLASSEMBLEA
L’Assemblea Ordinaria e Straordinaria designa il Presidente. Di
norma è il Presidente della Sezione. In essa funge da Segretario il
Segretario di Sezione.
Art. 32 VERBALI DI ASSEMBLEA
Di ogni Assemblea deve essere redatto verbale a cura del Segretario
come previsto dall’Art. 19 del presente Regolamento. Ogni verbale
deve essere firmato del Presidente dell’Assemblea e dal Segretario.
Art. 33 OBBLIGHI DEL PRESIDENTE
IL Presidente eletto, entro il termine massimo di 20 giorni dal
risultato delle elezioni per il rinnovo delle cariche sociali, deve
darne comunicazione alla Sede Centrale ed al Comitato Regionale e
provvedere e disporre per tutti gli adempimenti conseguenti e di
rito.
TITOLO II – RAPPRESENTANZA E FIRMA
Art. 34 PRESIDENTE VICE-PRESIDENTE
Il Presidente rappresenta la Sezione di fronte a terzi ed in
giudizio; sottoscrive gli atti sociali di ordinaria amministrazione
disgiuntamente dal Segretario, mantiene i contatti con gli Enti
Locali, ivi compresi quelli dipendenti dal Ministero PP.TT.
Il Presidente presiede le riunioni del Consiglio Direttivo e
rappresenta la Sezione in seno al Comitato Regionale.
Il Vice Presidente sostituisce a tutti gli effetti il Presidente in
caso di assenza di ques’ultimo.
Art. 35 SEGRETARIO E CASSIERE
IL Segretario è responsabile dell’amministrazione della Sezione,
provvede a tutti gli atti di corrispondenza ordinaria e li
sottoscrive disgiuntamente dal Presidente. Provvede assieme al
Cassiere, e sulla base delle delibere del Consiglio Direttivo, a
quanto occorre all’Assemblea dei Soci, alla dotazione della Sezione,
esercita le funzioni di Segretario in seno all’Assemblea Ordinaria e
Straordinaria e nel Consiglio Direttivo.
Il Cassiere è responsabile della contabilità della Sezione, ne
risponde al Collegio Sindacale o al Sindaco Revisore dei Conti, ove
previsto, e sottoscrive gli atti relativi. Può delegare alla firma
disgiuntamente da quella del Presidente sul conto corrente bancario
o postale.
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 36 EFFICACIA OBBLIGATORIA
Il presente Regolamento è obbligatorio per tutti gli iscritti: dalla
data della loro iscrizione per i nuovi Soci e dalla data di
approvazione, per Soci attuali. Per quanto non espressamente
previsto si fa riferimento alla Statuto vigente, al Regolamento di
Attuazione dello Statuto ed al Regolamento del Comitato Regionale.
Art. 37 SANSIONI DISCIPLINARI
I Soci morosi per un periodo di due anni e coloro che si rendono
imputabili di gravi colpe verso la Sezione o verso l’ARI sono
deferiti, con delibera del Consiglio Direttivo, al Comitato
Regionale che, dopo avere sentito gli interessati ed avere
accertato la fondatezza dei fatti loro contestati, può promuovere
l’esclusione del Socio dall’ARI presso il Comitato Direttivo
Nazionale.
L’eventuale esclusione del Socio comporta la perdita di tutti i
diritti di cui all’Art.5.
Art. 38 SCIOGLIMENTO DELLA SEZIONE
In caso di scioglimento della Sezione, i beni risultanti da inventario
ed ogni altra voce attiva (crediti, debiti, ecc.) sono devoluti,
dopo la loro liquidazione, al Comitato Regionale Sicilia.
In ogni caso non si potrà mai procedere alla divisione dell’attivo
tra i Soci.
Art. 39 APPROVAZIONE DEL COMITATO REGIONALE
Questo Regolamento, unico per tutte le Sezioni Siciliane, è stato
approvato, all’unanimità, dal Comitato Regionale Sicilia, a Partanna
– TP, nella riunione del 22 giugno 1997, verbale n. 15, è reso
immediatamente esecutivo.
La prima modifica è stata deliberata, all’unanimità, dal Comitato
Regionale, nella seduta del 23.02.03, a Caltanissetta, verbale n.30.
la modifica ha effetto immediato e non ha effetto retroattivo.
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