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REGOLAMENTO INTERNO DELLA SEZIONE 9101 DI TRAPANI

 
DISPOSIZIONI GENERALI

Art.1 - COSTITUZIONE E SCOPI
La Sezione ARI di Trapani, costituita il 7 marzo 1993, in base agli artt. 50 e 52 dello Statuto Sociale approvato con DPR 24 novembre 1977, nr. 1105 e conformemente a quanto previsto dal Regolamento d'attuazione delle Statuto e dal Regolamento del Comitato Regionale ha lo scopo di cooperare con la Sede Centrale ed il Comitato Regionale per il maggior sviluppo dell’Associazione e per il miglior conseguimento degli scopi di cui all’Art. 3 dello Statuto Sociale, del Regolamento di attuazione dello Statuto e del Regolamento Regionale.

Art.2 - COMPETENZE
Ai fini dei contatti con le Autorità e per le attività varie, la Sezione ARI costituita nel capoluogo ha competenza territoriale provinciale, esclusi i comuni dove sono già costituite altre Sezioni e salvo diversi accordi.

Art.3 - PATRIMONI
Il patrimonio della Sezione e costituito:

  1. dalla biblioteca;

  2. da donazioni, lasciti e versamenti straordinari eventualmente effettuati da Soci o da terzi (siano questi ultimi persone fisiche o giuridiche);

  3. da materiale, apparecchiature radioelettriche e strumentazioni varie;

  4. da beni mobili, arredi e cancelleria;

  5. da beni immobili;

  6. da tutto ciò che, non previsto espressamente alle lettere c), d), e), risulta dal Libro Inventario.

Le eventuali eccedenze attive della gestione annuale possono essere destinate all’Assemblea Ordinaria alla costituzione o all’accrescimento di un fondo di riserva.

 

SOCI

Art. 4 - AMMISSIONE E QUOTE
Per ottenere l’ammissione a Socio devono essere esperite le formalità di cui all’Art. 9 dello Statuto ARI. La domanda deve essere accompagnata dal versamento alla Segreteria Generale della quota sociale, annualmente fissata e resa nota entro e non oltre il 31 ottobre d'ogni anno dal Consiglio Direttivo Nazionale. Il versamento della quota sociale annua deve essere effettuato entro e non oltre il 31 dicembre dell’anno precedente. A partire da tale data e fino alla data dell’avvenuto pagamento, al Socio non in regola, verranno sospesi tutti i diritti e servizi sociali, così come previsto dal Regolamento di Attuazione dello Statuto. I Soci Juniores sono tenuti al pagamento di metà della quota associativa stabilita per i Soci Effettivi; i Soci Onorari sono esentati dal pagamento della quota associativa.

Art. 5 - DIRITTI DEI SOCI
I Soci della Sezione A.R.I., in regola con il pagamento della quota associativa, hanno diritto:

  1. a prendere parte alle votazioni, sia nelle Assemblee di Sezione che nei Referendum (solo Soci Effettivi)

  2. a ricevere le eventuali pubblicazioni di Sezione;

  3. a servirsi della biblioteca di Sezione secondo le norme stabilite dal Consiglio Direttivo di Sezione;

  4. ad usufruire del servizio QSL nei modi stabiliti dal Consiglio Direttivo dell’ARI;

  5. ad utilizzare il materiale, le apparecchiature radioelettriche e le strumentazioni varie di proprietà della Sezione secondo le disposizioni e con le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo di Sezione;

  6. di proporre reclamo, attraverso il Consiglio Direttivo di Sezione, contro l’ammissione di un nuovo Socio o contro la permanenza nell’Associazione di una persona che ritenga priva dei requisiti necessari o compia atti incompatibili con i fini perseguiti dall’ARI.

Art. 6 - RECESSO ED ESCLUSIONE
Il recesso e l’esclusione del Socio avvengono ai sensi dell’ART. 12 lettera a) e b) dello Statuto ARI e comportano automaticamente il recesso e l’esclusione anche dalla Sezione ARI di Trapani.

 

ORDINAMENTO
TITOLO I° - ORGANI DELLA SEZIONE

Art. 7 - ORGANI
Sono organi della Sezione:

  1. l’Assemblea Generale dei Soci della Sezione;

  2. il Consiglio Direttivo;

  3. il Collegio Sindacale.

 

CAPO 1° - ASSEMBLEA DEI SOCI

Art. 8 - COMPOSIZIONE
Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie.
Esse sono composte da tutti i Soci ARI iscritti alla Sezione in regola con il pagamento della quota associativa e che abbiano il godimento di tutti i diritti di cui al precedente Art. 5.

Art. 9 - Assemblea dei Soci
L’Assemblea ordinaria è convocata una volta l'anno e normalmente entro il 30 aprile.

Art. 10 - ASSEMBLEA STRAORDINARIA
L’Assemblea Straordinaria è convocata tutte le volte che il Consiglio Direttivo od il Collegio Sindacale lo ritengano opportuno o quando ne sia fatta motivata richiesta scritta da almeno un terzo dei Soci Effettivi iscritti alla Sezione ed in regola con il pagamento delle quote associative ed in pieno godimento di tutti i diritti di cui all’Art. 5. In tal caso il Consiglio Direttivo deve provvedere alla spedizione delle convocazioni entro, e non oltre, un mese dalla richiesta.

Art. 11 - FORMALITÀ PER LA CONVOCAZIONE
Il Consiglio Direttivo stabilisce, di volta in volta, il giorno, l’ora e il luogo dell’Assemblea Ordinaria o Straordinaria, nonché il relativo Ordine del giorno. Provvede, altresì, a rendere note tali indicazioni ai Soci mediante lettera di convocazione da inviarsi per posta, a mezzo di lettera semplice, almeno 20 giorni prima della data dell’Assemblea stessa e copia di tale convocazione dovrà essere affissa nell’albo dei locali della Sezione, se esistente.
Il Socio godente dei diritti, di cui al precedente art. 5, potrà chiedere al Consiglio Direttivo l’inserimento all’Ordine del Giorno di determinati argomenti. Tale richiesta dovrà essere controfirmata da almeno 5 Soci, godenti anch’essi dei diritti di cui al precedente art. 5, e dovrà essere posta all’Ordine del Giorno alla prima Assemblea utile della Sezione.

Art. 12 - COMPETENZA DELL’ASSEMBLEA ORDINARIA
All’Assemblea Ordinaria dei Soci devono essere sottoposti:

  1. la relazione del Consiglio Direttivo sull’andamento economico e sul funzionamento della Sezione:

  2. il rendiconto consuntivo dell’esercizio finanziario decorso ed il bilancio preventivo dell’esercizio finanziario dell’anno in corrente. Agli effetti contabili l’esercizio finanziario inizierà il 1° gennaio e terminerà il 31 dicembre. Dal rendiconto e dal preventivo di spesa deve risultare con chiarezza e precisione la situazione patrimoniale della Sezione;

  3. la relazione del Collegio Sindacale sull’andamento della gestione contabile;

  4. gli argomenti eventualmente proposti sia dal Consiglio Direttivo, dal Collegio Sindacale che dai singoli Soci in armonia con il precedente art. 11.

 

CAPO II° - CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 13 - COMPOSIZIONE
Il Consiglio Direttivo è composto da sette Consiglieri eletti per referendum segreto, personale, e diretto fra i Soci Effettivi in regola con il pagamento della quota sociale ed aventi il godimento di tutti i diritti sociali. Il Consiglio Direttivo a sua volta elegge, con votazione segreta, fra i suoi componenti:

  1. il Presidente;

  2. un Vice Presidente;

  3. un Segretario;

  4. un Cassiere.

I Componenti del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni e possono essere rieletti.
Nel caso che la Sezione sia composta con meno di 25 Soci, il Consiglio Direttivo dovrà essere composto da 5 Consiglieri che eleggeranno con votazione segreta fra i suoi componenti:

  1. il Presidente

  2. un Vice Presidente

  3. un Segretario-Cassiere.

Il Collegio Sindacale sarà sostituito da un Sindaco Revisore dei Conti.

Art. 14 - ELEZIONI
Per l’elezione del Consiglio Direttivo e del Collegio Sindacale o del Sindaco – Revisore dei Conti, i Sindaci o il Sindaco – Revisore dei Conti ( per le Sezioni con meno di 25 Soci), provvederanno ad inviare a ciascun Socio:

  1. l’elenco dei Soci che godono dei diritti sociali;

  2. la scheda di votazione;

  3. l’elenco dei candidati ove ve ne siano;

  4. una busta preindirizzata e preaffrancata per la restituzione della scheda.

Le candidature dovranno essere presentate dagli interessati al Collegio Sindacale o al Sindaco – Revisore dei Conti ove esista per iscritto, entro il termine stabilito dal Collegio Sindacale o dal Sindaco – Revisore dei Conti. L’Assemblea, comunque, può prevedere modalità diverse per le elezioni.

Art. 15 - CONVOCAZIONE
Il Consiglio Direttivo deve riunirsi almeno ogni 60 giorni.
La data e l’ora della convocazione, nonché l’Ordine del Giorno della riunione, devono essere rese note almeno sette giorni prima, mediante avviso scritto o mediante avvisi affisso nella bacheca dei locali della Sezione, se esistenti. Lo stesso avviso deve essere inviato al Collegio Sindacale o al Sindaco – Revisore dei Conti che hanno facoltà di partecipare alle riunioni senza diritto di voto.
In casi d'urgenza, il Presidente del Consiglio Direttivo può convocare telefonicamente i Consiglieri ed i Sindaci, con un preavviso di almeno 24 ore. Tutti i Soci possono assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo, come uditori, senza aver diritto di parola o di voto.

Art. 16 - POTERI
Al Consiglio Direttivo spettano tutti i poteri che per Legge o per Statuto ARI non sia di esclusiva competenza dell’Assemblea Generale dei Soci. In particolare il Consiglio Direttivo da parere sull’ammissione degli aspiranti Soci ARI, la cui domanda di ammissione dovrà essere affissa nella bacheca dei locali della Sezione (se esiste) per 15 giorni per permettere ai Soci di esprimere eventuali osservazioni.
Le decisioni e le Delibere del Consiglio Direttivo della Sezione che comportino oneri finanziari superiori alle disponibilità di cassa e di bilancio in genere, debbono essere preventivamente approvate dall’Assemblea Generale dei Soci che se ne assume in toto la responsabilità.

Art. 17 - VALIDITÀ DELLE ADUNANZE
Per la validità delle adunanze del Consiglio Direttivo è richiesta la presenza di almeno tre membri;
nessuna adunanza sarà tuttavia valida se non sarà presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente, con l’assistenza del Segretario. Le delibere saranno valide se prese a maggioranza di voti (50%+1); in caso di parità prevarrà il voto del Presidente o di chine fa le veci.

Art.18 – ASSENZA E VACANZA DEI CONSIGLIERI
In caso di assenza ingiustificata di un Consigliere per tre volte in un anno, il Consiglio Direttivo deve procedere alla sua sostituzione mediante surroga con il primo dei non eletti, o cooptazione.
Ciò fino ad un massimo di due Consiglieri, dopo di che si procederà ad indire nuove elezioni per il rinnovo di tutto il Consiglio Direttivo.

 

CAPO III – LIBRI SOCIALI OBBLIGATORI E FACOLTATIVI

Art.19 – LIBRI DELLE ADUNANZE E DELLE DELIBARAZIONI
Di ogni riunione del Consiglio Direttivo deve essere redatto sintetico verbale nel Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni. Ogni deliberazione del Consiglio Direttivo, con l’indicazione della data in cui è stata presa e dei voti favorevoli riportati, è altresì iscritta nel suddette Libro a fogli progressivamente numerati, vistati e siglati dal Collegio Sindacale all’inizio ed alla fine di ogni anno.
Ogni verbale dovrà essere firmato dal Presidente e dal Segretario. Identiche formalità si devono esperire nel Libro delle Adunanze e delle Delibere dell’Assemblea. Copia delle Delibere del Consiglio e dell’Assemblea deve essere affissa all’albo della Sezione e, ove manche la Sede, portato a conoscenza dei Soci tramite circolare

Art. 20 LIBRO GIORNALE E LIBRO INVENTARIO
LA Sezione deve tenere, oltre ai libri di cui sopra al precedente art.19:

  1. Libro Giornale, con la registrazione cronologica delle operazioni di entrata e di uscita di denaro con indicazione singola di ogni operazione contabile. A giustificazione delle spese devono essere conservati gli originali dei documenti relativi (lettere, telegrammi, fatture, ricevute, note, ecc.), con l’autorizzazione al pagamento firmato dal Presidente.

  2. Libro Inventario, nel quale devono essere riportati tutti i beni mobili ed immobili di proprietà della Sezione. Come il Libro sociale, di cui al precedente art.19, il Libro Giornale ed il Libro Inventario devono 3essere progressivamente numerati, vistati e siglati dal Collegio Sindacale alla fine ed all’inizio di ogni anno.

Art. 21 LIBRI FACOLTATIVI
La Sezione può tenere altri Libri Sociali, quando lo ritiene opportuno, per lo svolgimento della sua attività, con le modalità comuni ai libri sociali obbligatori, già visto agli art. 19 e 20.

 

CAPO IV – COLLEGIO SINDACALE

Art. 22 ELEZIONI
IL Collegio Sindacale è composto da tre Sindaci effettivi, eletti per Referendum tra i Soci effettivi in regola con il pagamento delle quote sociali ed aventi il pieno godimento dei diritti sociali.
I Sindaci durano in carica tre anni e possono essere rieletti. Le elezioni del Collegio Sindacale o del Revisore dei Conti (ove previsto) avvengono contemporaneamente a quelle del Consiglio Direttivo e quello più anziano per età ne assume la Presidenza. E’ compito degli stessi curare le elezioni due mesi prima della scadenza del mandato.

Art. 23 POTERI
Il Collegio Sindacale o Sindaco Revisore dei Conti esercita il controllo generale sull’andamento della Sezione e sulla gestione sociale, nonché sulle votazioni per Referendum.
In particolare controllano l’organizzazione del Referendum e lo scrutinio dei voti per i quali può farsi assistere da uno o più Soci.

Art. 24 VACANZA DEI SINDACI
In caso di vacanza di un Sindaco, i Sindaci, rimasti in carica, provvederanno alla sostituzione nominando il candidato immediatamente successivo nelle graduatorie formatesi al momento dell’elezione dei membri del Consiglio Sindacale. Nel caso che due o più Soci abbiano lo stesso posto nella suddetta graduatoria, sarà nominato il Socio Effettivo più anziano per età. In assenza di Candidati, aventi diritto alla sostituzione, i Sindaci indiranno un’Assemblea Straordinaria nella quale si procederà all’elezione del Sindaco mancante. Il Sindaco così nominato od eletto rimane in carica fino allo scadere del periodo previsto per il Collegio stesso. In caso di vacanza di due Sindaci il Consiglio Direttivo dovrà indire nuove elezioni. I nuovi eletti resteranno anch’essi in carica fino allo scadere del periodo previsto. Per quanto riguarda la Vacanza del Sindaco Revisore dei Conti, il Consiglio Direttivo procederà con le stesse modalità dei capoversi precedenti.

Art. 25 GRATUITA’ DELLE CARICHE SOCIALI
Tutte le cariche sociali sono gratuite. Esse danno diritto al solo rimborso spese incontrate per l’esecuzione di eventuali e particolari incarichi debitamente autorizzate dal Consiglio Direttivo.
L’importo massimo rimborsabile deve essere stabilito all’atto del conferimento dell’incarico stesso.

 

CAPO V – VOTAZIONI DELIBERE DELEGHE

Art. 26 VOTAZIONI E DELIBERE
Le votazioni avvengono in Assemblea o per Referendum.
I Soci possono farsi rappresentare nelle Assemblee di Sezione; la rappresentanza deve però essere conferita con specifica delega scritta ad altro Socio avente diritto alla partecipazione stessa. Ogni Socio può rappresentare non più di un Socio.

Art. 27 VOTAZIONI PER REFERENDUM E IN ASSEMBLEA
Le votazioni per Referendum sono indette dal Consiglio Direttivo o su voto dell’Assemblea dei Soci; in quest’ultimo caso il Consiglio Direttivo ha l’obbligo di indire il Referendum entro 30 giorni dal voto Assembleare. Il Consiglio Direttivo, all’uopo, trasmette a tutti i Soci, aventi il pieno godimento dei diritti sociali, ed in regola con il pagamento della quota sociale, apposita scheda sotto il controllo dei Sindaci o Revisore dei Conti ove previsto.

  1. le votazioni per Referendum, dirette, segreto, personale, sono indette fra tutti i Soci Effettivi in re gola con il pagamento della quota sociale al momento dell’espressione del voto e, subito prima dell’inizio delle operazioni di spoglio, ed aventi il pieno godimento dei diritti di cui all’Art. 5 per:

    1. la nomina dei componenti il Consiglio Direttivo e del Collegio Sindacale o del Sindaco Revisore dei Conti ove previsto;

    2. lo scioglimento della Sezione;

    3. per la revisione e modifica del presente Regolamento;

    4. per l’adozione di qualsiasi provvedimento di vitale importanza per la Sezione.

  2. tutte le altre Delibere, non contemplate nei precedenti paragrafi, possono essere prese dall’Assemblea dei Soci.

Art. 28 CHIUSURA DELLE VOTAZIONI
Qualora le votazioni per Referendum avvengano a mezzo posta, le stesse non possono chiudersi prima che siano trascorsi 25 giorni dalla data del timbro postale di spedizione dell’ultima scheda.
Entro il termine fissato per le votazioni i Soci possono inviare a mezzo di posta alla Sezione, la scheda con il loro voto, oppure possono provvedere direttamente alla consegna manuale della stessa nei giorni appositamente indicati dalla Sezione.

Art. 29 SORVEGLIANZA E SCRUTINIO
Per garantire la regolarità del Referendum, i Sindaci o il Sindaco Revisore dei Conti, ove previsto, stabiliscono le modalità di compilazione della scheda, ne predispongono l’invio ai Soci, controllano le operazioni di scrutinio assistiti da uno o più Soci effettivi. Di ogni Referendum deve essere redatto verbale firmato dai Sindaci.

Art. 30 PERCENTUALE VOTANTI E VOTAZIONI
In prima convocazione l’Assemblea dei Soci, Ordinaria o Straordinaria può deliberare quando sia presente il cinquanta per cento più uno (50%+1) dei Soci Effettivi della Sezione intervenuti all’Assemblea di persona. La stessa percentuale (50%+1) è richiesta per la validità delle deliberazioni.
Qualora tale percentuale non sia raggiunta, si procede alla seconda convocazione che sarà fissata per il giorno successivo. In questo caso, per la validità delle deliberazioni, è richiesta la maggioranza dei presenti e votanti.

Art. 31 ORGANI DELLASSEMBLEA
L’Assemblea Ordinaria e Straordinaria designa il Presidente. Di norma è il Presidente della Sezione. In essa funge da Segretario il Segretario di Sezione.

Art. 32 VERBALI DI ASSEMBLEA
Di ogni Assemblea deve essere redatto verbale a cura del Segretario come previsto dall’Art. 19 del presente Regolamento. Ogni verbale deve essere firmato del Presidente dell’Assemblea e dal Segretario.

Art. 33 OBBLIGHI DEL PRESIDENTE
IL Presidente eletto, entro il termine massimo di 20 giorni dal risultato delle elezioni per il rinnovo delle cariche sociali, deve darne comunicazione alla Sede Centrale ed al Comitato Regionale e provvedere e disporre per tutti gli adempimenti conseguenti e di rito.

 

TITOLO II – RAPPRESENTANZA E FIRMA

Art. 34 PRESIDENTE VICE-PRESIDENTE
Il Presidente rappresenta la Sezione di fronte a terzi ed in giudizio; sottoscrive gli atti sociali di ordinaria amministrazione disgiuntamente dal Segretario, mantiene i contatti con gli Enti Locali, ivi compresi quelli dipendenti dal Ministero PP.TT.
Il Presidente presiede le riunioni del Consiglio Direttivo e rappresenta la Sezione in seno al Comitato Regionale.
Il Vice Presidente sostituisce a tutti gli effetti il Presidente in caso di assenza di ques’ultimo.

Art. 35 SEGRETARIO E CASSIERE
IL Segretario è responsabile dell’amministrazione della Sezione, provvede a tutti gli atti di corrispondenza ordinaria e li sottoscrive disgiuntamente dal Presidente. Provvede assieme al Cassiere, e sulla base delle delibere del Consiglio Direttivo, a quanto occorre all’Assemblea dei Soci, alla dotazione della Sezione, esercita le funzioni di Segretario in seno all’Assemblea Ordinaria e Straordinaria e nel Consiglio Direttivo.
Il Cassiere è responsabile della contabilità della Sezione, ne risponde al Collegio Sindacale o al Sindaco Revisore dei Conti, ove previsto, e sottoscrive gli atti relativi. Può delegare alla firma disgiuntamente da quella del Presidente sul conto corrente bancario o postale.

 

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 36 EFFICACIA OBBLIGATORIA
Il presente Regolamento è obbligatorio per tutti gli iscritti: dalla data della loro iscrizione per i nuovi Soci e dalla data di approvazione, per Soci attuali. Per quanto non espressamente previsto si fa riferimento alla Statuto vigente, al Regolamento di Attuazione dello Statuto ed al Regolamento del Comitato Regionale.

Art. 37 SANSIONI DISCIPLINARI
I Soci morosi per un periodo di due anni e coloro che si rendono imputabili di gravi colpe verso la Sezione o verso l’ARI sono deferiti, con delibera del Consiglio Direttivo, al Comitato Regionale che, dopo avere sentito gli interessati ed avere accertato la fondatezza dei fatti loro contestati, può promuovere l’esclusione del Socio dall’ARI presso il Comitato Direttivo Nazionale.
L’eventuale esclusione del Socio comporta la perdita di tutti i diritti di cui all’Art.5.

Art. 38 SCIOGLIMENTO DELLA SEZIONE
In caso di scioglimento della Sezione, i beni risultanti da inventario ed ogni altra voce attiva (crediti, debiti, ecc.) sono devoluti, dopo la loro liquidazione, al Comitato Regionale Sicilia.
In ogni caso non si potrà mai procedere alla divisione dell’attivo tra i Soci.

Art. 39 APPROVAZIONE DEL COMITATO REGIONALE
Questo Regolamento, unico per tutte le Sezioni Siciliane, è stato approvato, all’unanimità, dal Comitato Regionale Sicilia, a Partanna – TP, nella riunione del 22 giugno 1997, verbale n. 15, è reso immediatamente esecutivo.
La prima modifica è stata deliberata, all’unanimità, dal Comitato Regionale, nella seduta del 23.02.03, a Caltanissetta, verbale n.30. la modifica ha effetto immediato e non ha effetto retroattivo.

 

  Copia conforme all’Originale
Il Presidente del C.R. Sicilia
Cesare Assennato – IT9GCQ