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ESTRATTO DEL D.M. 11 FEBBRAIO 2003
PUBBLICATO SULLA G.U. N. 45 DEL 24 FEBBRAIO 2003

Articolo 5: Esoneri prove di esami
  1. Ferme restando le disposizioni di cui all’articolo 2, comma 2, del D.P.R. n. 1214/1966, sono esonerati da tutte le prove, sia scritte che pratiche, gli aspiranti al conseguimento della patente che siano in possesso di uno dei seguenti titoli:

    1. certificato di radiotelegrafista per navi di classe prima, seconda e speciale, rilasciato dal Ministero delle comunicazioni;

    2. diploma di radiotelegrafista di bordo, rilasciato da un istituto professionale di Stato.
       

  2. Sono esonerati dalle prove scritte gli aspiranti in possesso di uno dei seguenti titoli:

    1. certificato generale di operatore GMDSS, rilasciato dal Ministero delle comunicazioni;

    2. laurea in ingegneria nella classe dell’ingegneria dell’informazione o equipollente;

    3. diploma di tecnico in elettronica o equipollente conseguito presso un istituto statale o riconosciuto dallo Stato.
       

  3. I candidati al conseguimento della patente di classe A, che abbiano superato la sola prova scritta di cui all’art.3, possono ottenere, a richiesta, il rilascio della patente di classe B di cui all’art.2.
     

  4. Possono essere altresì esonerati dagli esami gli aspiranti che, muniti di licenza o di altro titolo di abilitazione, rilasciato dalla competente amministrazione del Paese di provenienza, abbiano superato esami equivalenti a quelli previsti in Italia