ESTRATTO DEL D.M. 11 FEBBRAIO 2003
PUBBLICATO SULLA G.U. N. 45 DEL 24 FEBBRAIO 2003
Articolo 5: Esoneri prove di esami
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Ferme
restando le disposizioni di cui all’articolo 2, comma 2, del D.P.R. n.
1214/1966, sono esonerati da tutte le prove, sia scritte che pratiche,
gli aspiranti al conseguimento della patente che siano in possesso di
uno dei seguenti titoli:
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certificato di radiotelegrafista per navi di classe prima, seconda e
speciale, rilasciato dal Ministero delle comunicazioni;
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diploma
di radiotelegrafista di bordo, rilasciato da un istituto
professionale di Stato.
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Sono
esonerati dalle prove scritte gli aspiranti in possesso di uno dei
seguenti titoli:
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certificato generale di operatore GMDSS, rilasciato dal Ministero
delle comunicazioni;
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laurea in
ingegneria nella classe dell’ingegneria dell’informazione o
equipollente;
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diploma
di tecnico in elettronica o equipollente conseguito presso un
istituto statale o riconosciuto dallo Stato.
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I candidati
al conseguimento della patente di classe A, che abbiano superato la sola
prova scritta di cui all’art.3, possono ottenere, a richiesta, il
rilascio della patente di classe B di cui all’art.2.
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Possono
essere altresì esonerati dagli esami gli aspiranti che, muniti di
licenza o di altro titolo di abilitazione, rilasciato dalla competente
amministrazione del Paese di provenienza, abbiano superato esami
equivalenti a quelli previsti in Italia
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