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PREMESSA
L’Associazione Radiotecnica Italiana – A.R.I.,
sorta il 1 gennaio 1927 dalla fusione dell’Associazione Dilettanti
Radiotecnici Italiani e del Radio Club Nazionale Italiano, acquista la
denominazione di Associazione Radioamatori Italiani – A.R.I. (art. 1 dello
Statuto Sociale).
Con D.P.R. 10/01/1958, n. 368, è eretta in Ente Morale.
L’A.R.I. ha da sempre, spontaneamente e volontariamente, svolto attività di
volontarito di Protezione Civile, in caso di calamità, in alternativa ai
mezzi di comunicazione istituzionali dello Stato ed a supporto degli stessi.
La utilizzazione dei radioamatori, in caso di catastrofi naturali, è
codificata nella risoluzione n640 della Conferenza Amministrativa Mondiale
delle Radiocomunicazioni, del 6 dicembre 1979, i cui atti finali sono stati
resi esecutivi in Italia, con D.P.R. 27 luglio 1981, n. 740.
La normativa italiana è contenuta nell’art. 11 del D.P.R. 05/08/1966, n.
1214 (regolamento radiantistico nazionale), titolato “Collaborazione dei
radioamatori ad operazioni di soccorso.”
Più incisivo è il contenuto del Decreto Ministeriale 27 maggio 1974 (c.d.
Decreto Togni), che detta norme sui servizi di telecomunicazioni d’emergenza
e la risoluzione BN della Conferenza Amministrativa Mondiale delle
Radiocomunicazioni di Ginevra del 1979.
Da tale data (22/05/1993), la Organizzazione di Protezione Civile, in ambito
A.R.I., ha assunto la denominazione di “A.R.I.-Radiocomunicazioni di
Emergenza (A.R.I.-R.E.)”.
L’A.R.I. è strutturata, sul territorio nazionale, in Comitati Regionali ed
in Sezioni.
La esigenza di adattarsi a quanto richiesto dalla normativa vigente (Legge
266/91 - Legge quadro sul volontariato e la legge n. 225/1992), impone oggi,
all’A.R.I.-R.E. di darsi uno Statuto e relativo Regolamento più specifico e
determinato.
In seguito, anche grazie all’ultimo D.P.R. n°194/2001 ed alla ns. attuale
denominazione, venivano stabilite alcune importanti norme sulla disciplina
della partecipazione delle organizzazioni di volontariato alle attività di
Protezione Civile. Anche i radioamatori potevano usufruire delle garanzie
stabilite dalla nuova normativa:
-
il mantenimento del posto di lavoro
pubblico e privato;
-
il mantenimento del trattamento economico
e previdenziale da parte del datore di lavoro pubblico e privato;
-
la copertura assicurativa secondo le
modalità previste dalla Legge 266/1991 e successive modifiche.
Art. 1 – SCOPI DELLA ORGANIZZAZIONE
La organizzazione A.R.I.-R.E. ha come scopo lo svolgimento, da parte dei
propri aderenti, di attività di volontariato di Protezione Civile, spontanea
e gratuita, a favore delle popolazioni colpite da calamità, per le quali sia
stato dichiarato lo stato di emergenza, e su richiesta delle Autorità
preposte.
Il settore di intervento è quello delle radiocomunicazioni alternative, teso
a garantire i collegamenti necessari e richiesti dalle Pubbliche Autorità.
Art. 2 – FUNZIONI E COMPITI
L’A.R.I.-R.E. non ha fini di lucro, neppure indiretto, ed opera per
esclusivi fini di solidarietà, nelle forme di organizzazione di volontariato
di Protezione Civile.
Per la realizzazione di tali compiti dovrà:
-
offrire agli Enti, Autorità Pubbliche e
Organizzazioni territoriali, in caso di necessità e su loro richiesta,
assistenza nel campo delle Radiocomunicazioni Alternative di Emergenza,
in tutte le sedi e nelle forme necessarie all’espletamento del servizio;
-
studiare e predisporre opportuni piani
operativi e procedure di traffico che garantiscano le necessarie
sinergie organizzative tra le varie entità impegnate nelle operazioni di
coordinamento e soccorso;
-
preparare operatori radio pienamente
autosufficienti in grado di intervenire tempestivamente con specifico
addestramento e formazione tecnico-operativa anche nelle richieste di
esercitazione da parte delle Autorità preposte;
-
promuovere esercitazioni pratiche per
perseguire lo scopo di cui al precedente punto del presente articolo,
anche in collaborazione con altre Organizzazioni di Volontariato nella
materia specifica delle radiocomunicazioni di emergenza.
Tale attività si esplica attraverso:
-
Colonna Mobile Nazionale, opera in
collaborazione con il Dipartimento Nazionale di Protezione Civile;
-
Rete Radiocomunicazioni d’Emergenza nelle
Prefetture opera in collaborazione con il Ministero dell’Interno;
-
Rete Territoriale opera in collaborazione
con gli Enti Locali.
Art. 3 – SEDE LEGALE
La sede legale dell’A.R.I.-R.E. Nazionale è fissata presso la sede
centrale
dell’A.R.I.
Art. 4 - MARCHIO
L’A.R.I. adotta come proprio simbolo la cui grafica è riportata
nell’allegato A, costituito dalla denominazione “Associazione Radioamatori
Italiani – Radiocomunicazioni di Emergenza”.
Art. 5 – GRATUITA’ DELLE PRESTAZIONI
L’attività dei radioamatori aderenti all’Organizzazione A.R.I.-R.E. non può
essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.
Ad essi spetta esclusivamente il rimborso delle spese sostenute per
l’attività prestata, nei limiti e con le modalità stabilite dalle vigenti
disposizioni.
Art. 6 – ORGANI DELL’ORGANIZZAZIONE
Gli organi delle A.R.I.-R.E. a livello di Sezione, di Regione e Nazionale
sono;
• le Assemblee degli aderenti;
• i Collegi Sindacali.
Art. 7 – ASSEMBLEA DI BASE
Costituiscono l’Assemblea di base tutti gli aderenti ARI-RE.
L’Assemblea di base si riunisce una volta l’anno, in occasione della
Assemblea Generale, nonché tutte le volte che sia necessario, su
convocazione del Coordinatore ARI-RE, che la presiede.
L’Assemblea di base:
-
elegge il Coordinatore A.R.I.-R.E. la cui carica dura un triennio, è
rinnovabile ed è concomitante con le elezioni dei rispettivi organismi dell’A.R.I.,
ed e’ compatibile con le altre cariche in seno all’Associazione.
-
approva il bilancio preventivo ed il conto consuntivo delle A.R.I.-R.E.,
che saranno inglobati in quello dell’A.R.I. ai vari livelli
-
approva il programma di attività e discute i problemi ad essa sottoposti
dal Coordinatore, adottando i conseguenti provvedimenti.
Art. 8 – COORDINATORE
Il Coordinatore A.R.I.-R.E., a tutti i livelli dell’organizzazione, ha
compiti operativi di carattere generale, di pianificazione, di
organizzazione, di coordinamento e di comunicazione.
Nell’espletamento delle sue funzioni agisce di concerto con il proprio
Presidente.
Designa uno o più Vice Coordinatori
Art. 9 – VOTAZIONI E DELIBERE
Tutti gli aderenti hanno diritto di elettorato attivo e passivo. Per quanto
concerne le votazioni e le delibere delle assemblee ci si avvale di quanto
previsto dallo Statuto nazionale dell’A.R.I.
Art. 10 – I COLLEGI SINDACALI
Il Consiglio Direttivo Nazionale, i Comitati Regionali e le Sezioni sono
forniti di Collegi Sindacali, eletti come da Statuto Nazionale A.R.I. e
relativi Regolamenti regionali e sezionali.
Art. 11 – ADESIONE ALLA ORGANIZZAZIONE
Possono presentare domanda di adesione all’ARI-Re i soci iscritti dell’ARI
ed in possesso dei seguenti requisiti:
-
siano in regola con il pagamento della quota associativa
-
abbiano raggiunto la maggiore età.
La domanda di ammissione all’ARI-RE deve essere presentata al coordinatore
di sezione competente che, controllata la regolarità formale della stessa,
la trasmette al Coordinatore Regionale, corredata del proprio parere sulla
opportunità della ammissione.
Il suddetto statuto deve essere portato a conoscenza degli aderenti all’
A.R.I.-R.E. all’atto dell’adesione.
L’appartenenza alle A.R.I.-R.E. si perde per:
-
cessata appartenenza all’A.R.I. o dalla stessa A.R.I.-R.E.;
-
non in regola con il pagamento della quota associativa;
-
esclusione.
Tale ultimo provvedimento viene proposto dal Coordinatore A.R.I.-R.E. di
Sezione e la decisione finale spetta al Coordinatore Regionale.
Si indicano alcuni motivi di esclusione:
-
comprovato impedimento ad assolvere i compiti del servizio;
-
prolungata assenza ingiustificata dalle attività delle A.R.I.-R.E.;
-
l’aver commesso atti incompatibili con i fini istituzionali della
Organizzazione delle A.R.I.-R.E.
Art. 12 – OBBLIGHI E DIRITTI DEGLI ADERENTI
Obblighi:
-
di prestare la loro opera nell’organizzazione a titolo totalmente
gratuito.
-
di partecipare agli eventuali corsi di formazione tecnico-operativi
predisposti dalle Autorità o dall’A.R.I.-R.E.
-
di agire nelle esercitazioni e nelle emergenze in linea con quanto
stabilito dai Piani Operativi definiti dall’A.R.I.-R.E.
-
di controllare e mantenere in efficienza le attrezzature ed il materiale
assegnati segnalando qualsiasi anomalia al Coordinatore di Sezione
Diritti: Agli aderenti spettano le garanzie stabilite dalla normativa vigente:
-
il mantenimento del posto di lavoro pubblico e privato;
-
il mantenimento del trattamento economico e previdenziale da parte del
datore di lavoro pubblico e privato;
-
la copertura assicurativa;
-
al rimborso spese eventualmente deliberato dalle autorità convenzionate.
-
a fregiarsi dell’emblema “A.R.I.-R.E.”-PROTEZIONE CIVILE e del logo “A.R.I.-Radiocomunicazioni
d’Emergenza” in occasione di esercitazioni, manifestazioni ed interventi
richiesti dalle Autorità ed organizzati dall’A.R.I.-R.E.
Art. 13 – BILANCIO
Il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo dell’Organizzazione A.R.I.-R.E.,
alla cui formazione sono tenuti il Consiglio Direttivo Nazionale e le
strutture periferiche, ciascuna secondo la propria competenza, è formulato
in maniera da essere inglobato e compreso nei bilanci di Sezione, dei
Comitati Regionali e del Consiglio Direttivo nazionale, per l’Associazione.
In ogni caso, nel bilancio, devono essere indicati i beni mobili ed immobili
posseduti, le apparecchiature ed attrezzature, nonché i contributi e lasciti
eventualmente ricevuti.
Il bilancio dell’Associazione è approvato dall’Assemblea Generale ordinaria,
a norma dello Statuto Sociale A.R.I.; quelli regionali, dalle Assemblee
Generali regionali A.R.I.; e quelli di sezioni, dalle Assemblee di base
A.R.I., secondo i rispettivi regolamenti.
Il bilancio è approvato con la maggioranza dei voti validi, con votazione
palese, unitamente al programma annuale di attività.
Art. 14 – RISORSE ECONOMICHE
L’Organizzazione A.R.I.-R.E. trae le risorse economiche necessarie al suo
funzionamento ed allo svolgimento della propria attività da:
-
poste inserite nel bilancio (nazionale, regionale e sezionale);
-
contributi dello Stato, di Enti o Istituzioni Pubbliche;
-
contributi di Organismi internazionali;
-
rimborsi derivanti da Convenzioni;
-
donazioni.
Art. 15 – REGOLAMENTO ORGANIZZAZIONE
Quanto non previsto dal presente statuto viene definito nel Regolamento di
attuazione dell’Organizzazione A.R.I.-R.E.
Art. 16 – RAPPRESENTANZA E FIRMA
Il Presidente dell’A.R.I. ai vari livelli, o in sua assenza o impedimento,
il Vice Presidente
è il rappresentante legale dell’Organizzazione e come tale sottoscrive tutti
gli atti.
Art. 17 – MODIFICHE AL PRESENTE STATUTO
Ogni modifica al presente regolamento deve essere approvata dall’Assemblea
Generale con la maggioranza prevista dallo statuto dell’A.R.I .e ratificata
dal Consiglio Direttivo Nazionale.
Art. 18 – SCIOGLIMENTO DELLA ORGANIZZAZIONE
In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione dell’Organizzazione
A.R.I.-R.E. i beni materiali ed economici che residuano dopo l’esaurimento
della liquidazione saranno devoluti alla sede centrale dell’A.R.I.
Art. 19 – DISPOSIZIONE FINALE
E’ facoltà dell’A.R.I.-R.E. la predisposizione di una dotazione di mezzi ed
apparecchiature da impegnare in caso di emergenza o nelle prove simulate,
nonché l’istituzione di un fondo da destinare al rimborso delle spese vive
documentate sostenute dagli operatori nell’esercizio dei compiti
istituzionali.
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