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A.R.I. – R.E.

ASSOCIAZIONE RADIOAMATORI ITALIANI
RADIOCOMUNICAZIONI DI EMERGENZA

Proposta nuovo statuto dell’Organizzazione

 

PREMESSA

L’Associazione Radiotecnica Italiana – A.R.I., sorta il 1 gennaio 1927 dalla fusione dell’Associazione Dilettanti Radiotecnici Italiani e del Radio Club Nazionale Italiano, acquista la denominazione di Associazione Radioamatori Italiani – A.R.I. (art. 1 dello Statuto Sociale).
Con D.P.R. 10/01/1958, n. 368, è eretta in Ente Morale.
L’A.R.I. ha da sempre, spontaneamente e volontariamente, svolto attività di volontarito di Protezione Civile, in caso di calamità, in alternativa ai mezzi di comunicazione istituzionali dello Stato ed a supporto degli stessi.
La utilizzazione dei radioamatori, in caso di catastrofi naturali, è codificata nella risoluzione n640 della Conferenza Amministrativa Mondiale delle Radiocomunicazioni, del 6 dicembre 1979, i cui atti finali sono stati resi esecutivi in Italia, con D.P.R. 27 luglio 1981, n. 740.
La normativa italiana è contenuta nell’art. 11 del D.P.R. 05/08/1966, n. 1214 (regolamento radiantistico nazionale), titolato “Collaborazione dei radioamatori ad operazioni di soccorso.”
Più incisivo è il contenuto del Decreto Ministeriale 27 maggio 1974 (c.d. Decreto Togni), che detta norme sui servizi di telecomunicazioni d’emergenza e la risoluzione BN della Conferenza Amministrativa Mondiale delle Radiocomunicazioni di Ginevra del 1979.
Da tale data (22/05/1993), la Organizzazione di Protezione Civile, in ambito A.R.I., ha assunto la denominazione di “A.R.I.-Radiocomunicazioni di Emergenza (A.R.I.-R.E.)”
.
L’A.R.I. è strutturata, sul territorio nazionale, in Comitati Regionali ed in Sezioni.
La esigenza di adattarsi a quanto richiesto dalla normativa vigente (Legge 266/91 - Legge quadro sul volontariato e la legge n. 225/1992), impone oggi, all’A.R.I.-R.E. di darsi uno Statuto e relativo Regolamento più specifico e determinato.

In seguito, anche grazie all’ultimo D.P.R. n°194/2001 ed alla ns. attuale denominazione, venivano stabilite alcune importanti norme sulla disciplina della partecipazione delle organizzazioni di volontariato alle attività di Protezione Civile. Anche i radioamatori potevano usufruire delle garanzie stabilite dalla nuova normativa:

  • il mantenimento del posto di lavoro pubblico e privato;

  • il mantenimento del trattamento economico e previdenziale da parte del datore di lavoro pubblico e privato;

  • la copertura assicurativa secondo le modalità previste dalla Legge 266/1991 e successive modifiche.

Art. 1 – SCOPI DELLA ORGANIZZAZIONE
La organizzazione A.R.I.-R.E. ha come scopo lo svolgimento, da parte dei propri aderenti, di attività di volontariato di Protezione Civile, spontanea e gratuita, a favore delle popolazioni colpite da calamità, per le quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza, e su richiesta delle Autorità preposte.
Il settore di intervento è quello delle radiocomunicazioni alternative, teso a garantire i collegamenti necessari e richiesti dalle Pubbliche Autorità.


Art. 2 – FUNZIONI E COMPITI
L’A.R.I.-R.E. non ha fini di lucro, neppure indiretto, ed opera per esclusivi fini di solidarietà, nelle forme di organizzazione di volontariato di Protezione Civile.

Per la realizzazione di tali compiti dovrà:

  1. offrire agli Enti, Autorità Pubbliche e Organizzazioni territoriali, in caso di necessità e su loro richiesta, assistenza nel campo delle Radiocomunicazioni Alternative di Emergenza, in tutte le sedi e nelle forme necessarie all’espletamento del servizio;

  2. studiare e predisporre opportuni piani operativi e procedure di traffico che garantiscano le necessarie sinergie organizzative tra le varie entità impegnate nelle operazioni di coordinamento e soccorso;

  3. preparare operatori radio pienamente autosufficienti in grado di intervenire tempestivamente con specifico addestramento e formazione tecnico-operativa anche nelle richieste di esercitazione da parte delle Autorità preposte;

  4. promuovere esercitazioni pratiche per perseguire lo scopo di cui al precedente punto del presente articolo, anche in collaborazione con altre Organizzazioni di Volontariato nella materia specifica delle radiocomunicazioni di emergenza.

Tale attività si esplica attraverso:

  1. Colonna Mobile Nazionale, opera in collaborazione con il Dipartimento Nazionale di Protezione Civile;

  2. Rete Radiocomunicazioni d’Emergenza nelle Prefetture opera in collaborazione con il Ministero dell’Interno;

  3. Rete Territoriale opera in collaborazione con gli Enti Locali.



Art. 3 – SEDE LEGALE
La sede legale dell’A.R.I.-R.E. Nazionale è fissata presso la sede centrale dell’A.R.I.


Art. 4 - MARCHIO
L’A.R.I. adotta come proprio simbolo la cui grafica è riportata nell’allegato A, costituito dalla denominazione “Associazione Radioamatori Italiani – Radiocomunicazioni di Emergenza”.


Art. 5 – GRATUITA’ DELLE PRESTAZIONI
L’attività dei radioamatori aderenti all’Organizzazione A.R.I.-R.E. non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.
Ad essi spetta esclusivamente il rimborso delle spese sostenute per l’attività prestata, nei limiti e con le modalità stabilite dalle vigenti disposizioni.


Art. 6 – ORGANI DELL’ORGANIZZAZIONE
Gli organi delle A.R.I.-R.E. a livello di Sezione, di Regione e Nazionale sono;
• le Assemblee degli aderenti;
• i Collegi Sindacali.


Art. 7 – ASSEMBLEA DI BASE
Costituiscono l’Assemblea di base tutti gli aderenti ARI-RE.
L’Assemblea di base si riunisce una volta l’anno, in occasione della Assemblea Generale, nonché tutte le volte che sia necessario, su convocazione del Coordinatore ARI-RE, che la presiede.
L’Assemblea di base:

  • elegge il Coordinatore A.R.I.-R.E. la cui carica dura un triennio, è rinnovabile ed è concomitante con le elezioni dei rispettivi organismi dell’A.R.I., ed e’ compatibile con le altre cariche in seno all’Associazione.

  • approva il bilancio preventivo ed il conto consuntivo delle A.R.I.-R.E., che saranno inglobati in quello dell’A.R.I. ai vari livelli

  • approva il programma di attività e discute i problemi ad essa sottoposti dal Coordinatore, adottando i conseguenti provvedimenti.



Art. 8 – COORDINATORE
Il Coordinatore A.R.I.-R.E., a tutti i livelli dell’organizzazione, ha compiti operativi di carattere generale, di pianificazione, di organizzazione, di coordinamento e di comunicazione.
Nell’espletamento delle sue funzioni agisce di concerto con il proprio Presidente.
Designa uno o più Vice Coordinatori


Art. 9 – VOTAZIONI E DELIBERE
Tutti gli aderenti hanno diritto di elettorato attivo e passivo. Per quanto concerne le votazioni e le delibere delle assemblee ci si avvale di quanto previsto dallo Statuto nazionale dell’A.R.I.


Art. 10 – I COLLEGI SINDACALI
Il Consiglio Direttivo Nazionale, i Comitati Regionali e le Sezioni sono forniti di Collegi Sindacali, eletti come da Statuto Nazionale A.R.I. e relativi Regolamenti regionali e sezionali.


Art. 11 – ADESIONE ALLA ORGANIZZAZIONE
Possono presentare domanda di adesione all’ARI-Re i soci iscritti dell’ARI ed in possesso dei seguenti requisiti:

  1. siano in regola con il pagamento della quota associativa

  2. abbiano raggiunto la maggiore età.

La domanda di ammissione all’ARI-RE deve essere presentata al coordinatore di sezione competente che, controllata la regolarità formale della stessa, la trasmette al Coordinatore Regionale, corredata del proprio parere sulla opportunità della ammissione.
Il suddetto statuto deve essere portato a conoscenza degli aderenti all’ A.R.I.-R.E. all’atto dell’adesione.

L’appartenenza alle A.R.I.-R.E. si perde per:

  1. cessata appartenenza all’A.R.I. o dalla stessa A.R.I.-R.E.;

  2. non in regola con il pagamento della quota associativa;

  3. esclusione.

Tale ultimo provvedimento viene proposto dal Coordinatore A.R.I.-R.E. di Sezione e la decisione finale spetta al Coordinatore Regionale.
Si indicano alcuni motivi di esclusione:

  1. comprovato impedimento ad assolvere i compiti del servizio;

  2. prolungata assenza ingiustificata dalle attività delle A.R.I.-R.E.;

  3. l’aver commesso atti incompatibili con i fini istituzionali della Organizzazione delle A.R.I.-R.E.



Art. 12 – OBBLIGHI E DIRITTI DEGLI ADERENTI
Obblighi:

  1. di prestare la loro opera nell’organizzazione a titolo totalmente gratuito.

  2. di partecipare agli eventuali corsi di formazione tecnico-operativi predisposti dalle Autorità o dall’A.R.I.-R.E.

  3. di agire nelle esercitazioni e nelle emergenze in linea con quanto stabilito dai Piani Operativi definiti dall’A.R.I.-R.E.

  4. di controllare e mantenere in efficienza le attrezzature ed il materiale assegnati segnalando qualsiasi anomalia al Coordinatore di Sezione

Diritti:

Agli aderenti spettano le garanzie stabilite dalla normativa vigente:

  1. il mantenimento del posto di lavoro pubblico e privato;

  2. il mantenimento del trattamento economico e previdenziale da parte del datore di lavoro pubblico e privato;

  3. la copertura assicurativa;

  4. al rimborso spese eventualmente deliberato dalle autorità convenzionate.

  5. a fregiarsi dell’emblema “A.R.I.-R.E.”-PROTEZIONE CIVILE e del logo “A.R.I.-Radiocomunicazioni d’Emergenza” in occasione di esercitazioni, manifestazioni ed interventi richiesti dalle Autorità ed organizzati dall’A.R.I.-R.E.



Art. 13 – BILANCIO
Il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo dell’Organizzazione A.R.I.-R.E., alla cui formazione sono tenuti il Consiglio Direttivo Nazionale e le strutture periferiche, ciascuna secondo la propria competenza, è formulato in maniera da essere inglobato e compreso nei bilanci di Sezione, dei Comitati Regionali e del Consiglio Direttivo nazionale, per l’Associazione.
In ogni caso, nel bilancio, devono essere indicati i beni mobili ed immobili posseduti, le apparecchiature ed attrezzature, nonché i contributi e lasciti eventualmente ricevuti.
Il bilancio dell’Associazione è approvato dall’Assemblea Generale ordinaria, a norma dello Statuto Sociale A.R.I.; quelli regionali, dalle Assemblee Generali regionali A.R.I.; e quelli di sezioni, dalle Assemblee di base A.R.I., secondo i rispettivi regolamenti.
Il bilancio è approvato con la maggioranza dei voti validi, con votazione palese, unitamente al programma annuale di attività.


Art. 14 – RISORSE ECONOMICHE
L’Organizzazione A.R.I.-R.E. trae le risorse economiche necessarie al suo funzionamento ed allo svolgimento della propria attività da:

  • poste inserite nel bilancio (nazionale, regionale e sezionale);

  • contributi dello Stato, di Enti o Istituzioni Pubbliche;

  • contributi di Organismi internazionali;

  • rimborsi derivanti da Convenzioni;

  • donazioni.



Art. 15 – REGOLAMENTO ORGANIZZAZIONE
Quanto non previsto dal presente statuto viene definito nel Regolamento di attuazione dell’Organizzazione A.R.I.-R.E.


Art. 16 – RAPPRESENTANZA E FIRMA
Il Presidente dell’A.R.I. ai vari livelli, o in sua assenza o impedimento, il Vice Presidente
è il rappresentante legale dell’Organizzazione e come tale sottoscrive tutti gli atti.


Art. 17 – MODIFICHE AL PRESENTE STATUTO
Ogni modifica al presente regolamento deve essere approvata dall’Assemblea Generale con la maggioranza prevista dallo statuto dell’A.R.I .e ratificata dal Consiglio Direttivo Nazionale.


Art. 18 – SCIOGLIMENTO DELLA ORGANIZZAZIONE
In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione dell’Organizzazione A.R.I.-R.E. i beni materiali ed economici che residuano dopo l’esaurimento della liquidazione saranno devoluti alla sede centrale dell’A.R.I.


Art. 19 – DISPOSIZIONE FINALE
E’ facoltà dell’A.R.I.-R.E. la predisposizione di una dotazione di mezzi ed apparecchiature da impegnare in caso di emergenza o nelle prove simulate, nonché l’istituzione di un fondo da destinare al rimborso delle spese vive documentate sostenute dagli operatori nell’esercizio dei compiti istituzionali.